Sez. 1 - , Ordinanza n. 212 del 08/01/2019 (Rv. 652069 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Decreto di accoglimento del reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il provvedimento del giudice delegato di diniego all’accesso ex art. 90, comma 3, l. fall. al fascicolo del fallimento - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento - Statuizione sulle spese - Ammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE
È inammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., il ricorso per cassazione proposto nei confronti del decreto del tribunale che accoglie il reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il provvedimento del giudice delegato di diniego all'accesso, ex art. 90, comma 3, l.fall., al fascicolo del fallimento, trattandosi di provvedimento non decisorio in quanto non incide su un diritto soggettivo dell'istante e non suscettibile di divenire definitivo, contrariamente alla statuizione sulle spese giudiziali che ha ad oggetto posizioni giuridiche soggettive di debito e credito derivanti da un rapporto obbligatorio autonomo ed avverso la quale non è previsto alcun mezzo di impugnazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)