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Sez. L, Sentenza n. 7654 del 06/06/2001 (Rv. 547299 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Tardiva erogazione di prestazioni assistenziali o previdenziali - Rivalutazione e interessi legali - Prescrizione decennale del relativo credito - Decorrenza - Differente regime rispettivamente per il primo rateo e per quelli successivi - Sussistenza - Pagamento dei ratei arretrati nel solo capitale - Effetto interruttivo - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2001-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547299-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

La prescrizione decennale del credito avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale o previdenziale decorre, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate in riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che l'ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori.,

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)