Sez. 5, Ordinanza n. 971 del 23/11/1972 Cc. (dep. 23/01/1973) Rv. 122975 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO - PAGAMENTO DEL TITOLO DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA SULLA MAGGIORE GRAVITA DEL CASO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO - PAGAMENTO DEL TITOLO DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA SULLA MAGGIORE GRAVITA DEL CASO.*
Il reato di emissione di assegni a vuoto e istantaneo e si consuma nel momento in cui l'assegno viene emesso; pertanto il pagamento dell'importo del titolo di credito, essendo un fatto verificatosi dopo la consumazione del reato, non ha alcuna influenza sulla maggiore gravita del caso. (Conf 115636, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)