diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1222 del 05/06/1967 (Rv. 327719 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA - PRESUNZIONE NEL PERIODO DI TEMPO FISSATO DALLA LEGGE PER CIASCUNA CATEGORIA DI ATTI.*
Stato
decisa il 1967-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327719-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA - PRESUNZIONE NEL PERIODO DI TEMPO FISSATO DALLA LEGGE PER CIASCUNA CATEGORIA DI ATTI.*

Poiche la legge (art. 67 R.d. 16 marzo 1942, n.267) ha adottato il sistema della Determinazione legale del tempo al quale risale lo stato di insolvenza, fissando per ciascuna categoria di Atti il relativo periodo, ai fini dell'Azione revocatoria, tale stato si presume entro il periodo di tempo prefissato.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)