Sez. 1, Sentenza n. 2370 del 13/06/1975 (Rv. 376222 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA - PRESUNZIONE LEGALE - PROVA CONTRARIA - PRECLUSIONE - PROVA DELLA CONOSCENZA DEL TERZO - ESCLUSIVA RILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO DI INSOLVENZA - PRESUNZIONE LEGALE - PROVA CONTRARIA - PRECLUSIONE - PROVA DELLA CONOSCENZA DEL TERZO - ESCLUSIVA RILEVANZA.*
Il convenuto in revocatoria fallimentare non puo sostenere che la situazione del debitore dichiarato fallito, nel periodo sospetto, sia qualificabile come semplice temporanea difficolta ad adempiere, anziche come stato di insolvenza; l'esistenza obiettiva dello stato di insolvenza e infatti presunta dalla legge, a seguito della sentenza dichiarativa del fallimento, e nell'Azione revocatoria ha esclusivo rilievo l'indagine sulla conoscenza o meno dello stato medesimo da parte del terzo. (Conf 2475/74, mass n 370899; 1450/72, mass n 358090; (Conf 198/72, mass n 355994; 1222/67, mass n 327719; (V 3397/73, mass n 367351).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)