Sez. 1, Sentenza n. 2952 del 15/05/1995 Cc. (dep. 09/06/1995) Rv. 201483 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Benefici penitenziari - Divieto di concessione relativamente ai condannati per determinati reati - Limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso - Verifica, da parte del giudice, se essa abbia reso e renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia - Necessità.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
A seguito dell'intervento operato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 27 luglio 1994 n. 357, sull'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, il giudice di merito, a fronte della richiesta di benefici penitenziari da parte del condannato per taluno dei delitti previsti dal citato articolo, in favore del quale sia stata accertata, nella sentenza di condanna, la limitata partecipazione al fatto criminoso, deve verificare se, in concreto, detta limitata partecipazione abbia reso e renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sì da risultarne consentita comunque la concessione del beneficio richiesto, sempre che siano acquisiti elementi tali da escludere in modo certo l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)