Sez. 1, Sentenza n. 3479 del 19/05/1997 Cc. (dep. 21/06/1997) Rv. 207851 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Divieto o limitazione con riguardo a soggetti condannati per determinati reati, salvo che sia prestata collaborazione - Impossibilità o irrilevanza della collaborazione - Obbligo di verifica d'ufficio da parte del tribunale di sorveglianza - Sussistenza - Fattispecie relativa a condannato asseritamente innocente del reato addebitatogli.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il tribunale di sorveglianza, a fronte della richiesta di benefici penitenziari da parte di soggetto nei confronti del quale detti benefici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 bis e 58 ter dell'ordinamento penitenziario, siano concedibili solo a condizione che venga prestata una utile collaborazione, deve verificare d'ufficio, ove tale condizione non appaia sussistente, l'eventuale oggettiva impossibilità o irrilevanza della collaborazione stessa, ai fini del possibile accoglimento, comunque, della summenzionata richiesta, indipendentemente dalle eventuali prospettazioni difensive e, quindi, anche nel caso in cui il condannato sostenga di non aver potuto collaborare in quanto innocente del reato addebitatogli.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)