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Sez. 1, Sentenza n. 196 del 08/01/2001 (Rv. 544132 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Elezioni comunali - Carica di Sindaco - Incompatibilità - Termine di impugnazione previsto dall'art. 82 d.P.R. 570/1960 - Operatività - Condizioni - Mancata delibera in sede amministrativa sulla sussistenza delle cause di incompatibilità - Termine di impugnazione - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544132-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

Con riguardo al regime temporale del ricorso introduttivo delle controversie in materia elettorale di incompatibilità, l'art. 9 bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, non prevede alcun termine di proposizione quando, sulla causa della incompatibilità stessa e sulla correlata decadenza, l'organo competente (nella specie, la sezione provinciale del Coreco), non abbia, per mancata conoscenza o per altra variabile ragione, deliberato specificamente, sì che la relativa azione può essere proposta in ogni tempo, prevalendo, in tal caso, sulle esigenze di certezza tutelate dalla fissazione del termine perentorio della deliberazione espressa, l'interesse pubblico ad evitare il consolidamento di situazioni potenzialmente dannose per l'ente territoriale.

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 com. 1 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)