Sez. 1, Sentenza n. 4270 del 27/04/1998 (Rv. 514903 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Elezioni comunali, provinciali o regionali - Disciplina ex art. 7 della legge n. 154/81 - Conseguente abrogazione o modificazione dell'art. 9 bis, del d.P.R. n. 570 del 1960 - Esclusione - Conseguenze - Azione giudiziaria relativa all'incompatibilità di un eletto - Esperibilità diretta ed immediata - Previa conclusione della fase amministrativa tesa alla rimozione, ad iniziativa dello stesso eletto, della situazione di incompatibilità - Necessità - Esclusione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
L'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, concernente la fase amministrativa rivolta a consentire all'eletto alla carica di componente del consiglio comunale, provinciale o regionale, la rimozione delle situazioni di incompatibilità, non ha né abrogato, né modificato l'art. 9 bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (introdotto dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147), sicché l'esperibilità dell'azione giudiziaria diretta, quale rimedio alternativo accordato all'elettore per denunciare l'incompatibilità, è immediata e non subordinata alla conclusione della detta fase.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 bis CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)