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Sez. 3, Sentenza n. 10335 del 13/05/2014 (Rv. 630960 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - LEGALE | Eccezione di parte - Necessità - Proposizione mediante formule sacramentali - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630960-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - LEGALE

La compensazione legale estingue "ope legis" i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro contemporanea sussistenza, sicché la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento dell'avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti dal momento in cui sono venuti a coesistenza; tuttavia, la compensazione, in quanto esercizio di un diritto potestativo, non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita da chi intende avvalersene, senza necessità che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1248, Cod. Civ. art. 1251

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)