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Sez. L, Sentenza n. 2392 del 18/05/1989 (Rv. 462798 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - PROVA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - ONERE RELATIVO.*
Stato
decisa il 1989-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462798-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - PROVA DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO - ONERE RELATIVO.*

Poiché il rapporto di lavoro si estingue per una delle cause previste dalla legge, come la risoluzione consensuale o mutuo dissenso, le dimissioni o il licenziamento, ove sorga contestazione in ordine alla durata del rapporto di lavoro ed alle correlate pretese retributive del dipendente, il datore di lavoro è tenuto a provare la data in cui si è verificata una delle dette cause, non essendo sufficiente la prova che da un determinato momento il lavoratore non abbia prestato la sua opera, in quanto la mancata prestazione lavorativa può rilevare come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, ma non costituisce di per se stessa causa estintiva del rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)