Sez. L, Sentenza n. 2853 del 11/03/1995 (Rv. 491087 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Prova gravante sul lavoratore ovvero sul datore di lavoro nel quadro normativo di limitazione dei licenziamenti - Oggetto rispettivo.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO
Mentre nel quadro normativo costituito dagli artt. 2118 e 2119 cod. civ., nel loro testo originario, era onere della parte istante (lavoratore o datore di lavoro) provare quale delle due parti del contratto di lavoro avesse preso l'iniziativa di risolvere il rapporto, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti (leggi n. 604 del 1966, 300 del 1970 e 108 del 1990) la prova gravante sul lavoratore che domandi la reintegrazione nel rapporto di lavoro è quella della sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione da parte del datore di lavoro di un fatto che nega il licenziamento e collega la estromissione dal rapporto ad asserite dimissioni del lavoratore assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)