Sez. 2, Sentenza n. 14782 del 24/06/2009 (Rv. 608968 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" | Domanda di condanna generica in primo grado - Domanda in appello di liquidazione del danno - Novità - Sussistenza - Inammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM"
Quando, nel giudizio di primo grado, sia stata proposta una domanda di condanna generica al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separata sede - la domanda, formulata in appello, di liquidazione del danno è da considerare nuova e, come tale, inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)