Sez. 6, Sentenza n. 6080 del 20/04/1983 Ud. (dep. 29/06/1983) Rv. 159663 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - TERMINI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE - TERMINI.*
L'art. 202 comma secondo cod. proc. pen., disponendo che la parte che impugna una sentenza o un altro provvedimento per i soli interessi civili deve far notificare la dichiarazione entro tre giorni alle altre parti a pena di decadenza, intende far riferimento all'iniziativa della parte civile, ma non anche agli adempimenti successivi, che sono sottratti all'impegno della parte stessa. Pertanto, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività della certificazione e quindi dell'ammissibilità dell'impugnazione che la dichiarazione venga recapitata all'imputato oltre il termine sopra specificato. (Conf. Sez. IV 30 gennaio 1981, del piano).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)