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Sez. 5, Sentenza n. 14716 del 03/10/1990 Ud. (dep. 14/11/1990) Rv. 185749 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICA ALLE ALTRE PARTI - CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - NOTIFICA A TUTTI GLI IMPUTATI - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185749-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICA ALLE ALTRE PARTI - CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - NOTIFICA A TUTTI GLI IMPUTATI - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*

In tema di impugnazioni per i soli interessi civili, quando il gravame provenga dalla parte civile, la relativa dichiarazione deve essere notificata, tra gli altri, ai sensi dell'art. 202 cod. proc. pen., a tutti gli imputati che conservino tale loro qualità anche nel giudizio di impugnazione e che siano chiamati a rispondere insieme, sia pure sulla base di diversi titoli giuridici, dei medesimi fatti, a cui si riferisce la pretesa risarcitoria. Ne consegue, pertanto, che l'impugnazione che non sia notificata a taluno degli imputati, è inammissibile anche rispetto a coloro cui sia stata ritualmente notificata. (V mass n 154396; (V mass n 159663).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)