Sez. 1, Sentenza n. 51483 del 06/12/2013 Cc. (dep. 19/12/2013) Rv. 257660 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Richiesta proposta dal difensore - Omessa notificazione dell'avviso di deposito della ordinanza coercitiva - Notifica dell'avviso di conclusione delle indagini - Decorrenza del termine per la presentazione della richiesta - Dalla data della notifica dell'avviso a norma dell'art. 415 bis cod. proc. pen.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE
Il termine stabilito in favore del difensore per proporre la richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva, in mancanza della notificazione dell'avviso di deposito previsto dall'art. 293, comma terzo, cod. proc. pen., decorre comunque dal momento in cui il medesimo riceve la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il procedimento nel quale è stato emesso il titolo custodiale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)