Sez. U, Sentenza n. 18751 del 26/02/2003 Cc. (dep. 17/04/2003) Rv. 224183 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE | Richiesta proposta dal difensore - Decorrenza del termine - Notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza coercitiva - Sussistenza - Atti equivalenti - Possibilità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - TERMINE
Il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva decorre, per il difensore dell'imputato, dal giorno in cui gli è stato notificato l'avviso del relativo deposito a norma dell'art. 309, comma 3, cod. proc. pen. e non da quello della sua partecipazione all'interrogatorio previsto dall'art. 294 stesso codice o di altro evento che faccia presumere la sua conoscenza, altrimenti conseguita, del provvedimento medesimo. (In motivazione la Corte ha precisato che equivale alla notifica dell'avviso di deposito qualsiasi atto che, offrendo pari certezza legale di accessibilità agli atti del procedimento, esonera il giudice dal dovere di accertare la conoscenza reale, da parte del destinatario di esso, di tutto quanto è oggetto di deposito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)