diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1862 del 10/12/1985 Ud. (dep. 05/03/1986) Rv. 172023 - 01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - REGIONE EMILIA ROMAGNA - LEGGE 29 GENNAIO 1983 N. 7 - DEFINIZIONE DI IMPRESA AGRICOLA - CONTRASTO CON LE NORME STATALI - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1985-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172023-01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - REGIONE EMILIA ROMAGNA - LEGGE 29 GENNAIO 1983 N. 7 - DEFINIZIONE DI IMPRESA AGRICOLA - CONTRASTO CON LE NORME STATALI - CONSEGUENZA.*

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento la legge regionale Emilia-Romagna 29 gennaio 1983 n. 7, facendo propria la definizione di imprese agricole come "imprese civili" adottata da un organo amministrativo tecnico, (comitato interministeriale 8 maggio 1980) e modificando i limiti di accettabilità della legge merli con lo spostamento, altresì, del loro limite temporale (all'1 marzo 1986), ha operato in un settore, quello penale, di esclusiva Competenza statale (posto che dalla definizione delle imprese agricole discendono profili sanzionatori penali) ed ha vulnerato, altresì, il principio della unicità dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla legge statale 10 maggio 1976 n. 319 sancito dalla medesima legge statale. Conseguentemente è da escludersi giuridica Rilevanza alla normativa regionale per Mancanza di compatibilità con quella statale. (V mass n 164200 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., DM 08/05/1980, Legge Reg. Emilia-Romagna 29/01/1983 num. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)