Sez. 3, Sentenza n. 4505 del 10/02/1984 Ud. (dep. 15/05/1984) Rv. 164200 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - REGIONE LOMBARDIA - LEGGE 19 AGOSTO 1974, N. 48, ART. 14 - SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - TERMINE DI ADEGUAMENTO ALLA TABELLA ALLEGATA - CONTRASTO CON NORME DI PRINCIPIO STATALI.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - REGIONE LOMBARDIA - LEGGE 19 AGOSTO 1974, N. 48, ART. 14 - SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - TERMINE DI ADEGUAMENTO ALLA TABELLA ALLEGATA - CONTRASTO CON NORME DI PRINCIPIO STATALI.*
In tema di inquinamento, l'art. 14 della legge regionale Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, nello stabilire che "gli scarichi in corsi d'acqua superficiali provenienti da insediamenti produttivi già esistenti devono, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, conformarsi ai limiti di accettabilità previsti dalla allegata tabella C", è in contrasto con le norme fondamentali di principio, qualitative e temporali, poste dalla successiva legge 10 maggio 1976, n. 319 e, in particolare, con il termine per l'adeguamento degli scarichi, di cui all'art. 13, più volte prorogato. Pertanto le prescrizioni contenute nella legge regionale hanno perso ogni loro efficacia in seguito all'entrata in vigore della legge statale e non possono costituire parte precettiva della struttura del reato sanzionato dall'art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319. (Conf mass n 153838; (Conf mass n 154093; (Conf mass n 155450).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 19/08/1974 num. 48 art. 14 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 13 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)