Sez. 5, Sentenza n. 14647 del 22/06/2007 (Rv. 599736 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie - Giudizio di ottemperanza - Commissario "ad acta" - Funzioni e doveri - Rapporto organico con l'ufficio tributario - Irrilevanza - Fattispecie - Nomina dirigente ufficio I.C.I.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il commissario "ad acta", quale ausiliario del giudice di ottemperanza, deve eseguire il proprio compito sotto il continuo controllo e la continua vigilanza di quest'ultimo, al fine di assicurare l'esatta rispondenza delle sue attività al comando contenuto nella sentenza, assicurando al cittadino il conseguimento di quanto riconosciutogli in sede di cognizione, e rimane irrilevante il rapporto organico che lo lega all'ente al cui ufficio è preposto (nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità della nomina, quale commissario "ad acta", del dirigente dell'ufficio I.C.I., funzionario preposto all'ufficio che deve eseguire l'ordine del giudice).
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)