Sez. 2, Sentenza n. 2105 del 24/02/2000 (Rv. 534363 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Ricorribilità in cassazione - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità nelle cause di valore inferiore a lire duemilioni (art. 113 cod. proc. civ.) sono impugnabili per cassazione con riferimento agli "errores in judicando" limitatamente alla violazione delle norme costituzionali e di quelle comunitarie ove di rango superiore a quelle ordinarie, nonché quanto agli "errores in procedendo" per la violazione delle norme processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali fanno rinvio. In tali controversie, infatti, deve farsi immediata applicazione dell'equità cosiddetta formativa o sostitutiva, e non della cosiddetta equità correttiva od integrativa e la decisione deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale si censurava la sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità per inosservanza, in una controversia del suindicato valore relativa al pagamento delle spese condominiali, del principio dell'apparenza del diritto, assunto quale principio generale dell'ordinamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)