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Sez. 1, Sentenza n. 15056 del 15/07/2005 (Rv. 583710 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE | Regione Puglia - Titolarità dell'obbligazione - Relativa questione di diritto - Deduzione con ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata secondo equità - Ammissibilità - Spettanza dell'obbligazione alla Regione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583710-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - SUSSIDI - FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE

La questione di diritto concernente la titolarità da parte della Regione Puglia - piuttosto che dello Stato, o delle province, o dei comuni - dell'obbligazione relativa ai contributi previsti dal d.l. 6 dicembre 1990, n. 367 (conv. nella legge 30 gennaio 1991, n. 31) è ammissibilmente dedotta con il ricorso per cassazione avverso sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità. Infatti, pur trattandosi di questione di diritto sostanziale e non processuale (in quanto non attiene alla "legitimatio ad causam", bensì alla titolarità della situazione soggettiva passiva, e dunque al merito della causa), coinvolge la violazione di principi costituzionali, dal momento che la ripartizione tra lo Stato e gli enti territoriali delle competenze e dell'onere delle spese che a queste attengono costituisce attuazione dei principi organizzativi della P.A. stabiliti dall'art. 97 Cost., onde non può essere rimessa alla valutazione equitativa di un giudice. Detta questione, peraltro, va risolta nel senso che l'obbligazione grava sulla Regione, atteso che l'art. 10 d.l. cit. chiaramente specifica che le provvidenze previste dal decreto sono erogate dalle regioni previo accertamento dei presupposti per la loro concessione; che già l'art. 1 delle legge 15 ottobre 1981, n. 590, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale, specificava che il fondo era istituito per consentire alle regioni, tra l'altro, di erogare un contributo "una tantum" a parziale copertura del danno subìto dagli agricoltori a seguito di calamità naturali; che, infine, il fatto che la Regione Puglia abbia delegato, in virtù della legge reg. 11 maggio 1990, n. 24, l'esercizio di alcune funzioni di accertamento e di pagamento alle province e ai comuni non significa che essa si sia spogliata delle proprie competenze in materia, risultando invece trasferito unicamente l'esercizio del relativo potere e non già la titolarità di esso, come è dimostrato dall'art. 8 della stessa legge reg., il quale prevede che, in caso di inadempimento da parte dei comuni, la Regione esercita poteri sostitutivi per assicurare l'erogazione delle provvidenze.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 10, Legge 15/10/1981 num. 590 art. 1, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 11/05/1990 num. 24 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)