Sez. L, Sentenza n. 6216 del 27/11/1979 (Rv. 402943 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO PER MANCATA RIPRESA DEL SERVIZIO NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'INVITO DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI ADESIONE ALL'INVITO - ESCLUSIONE DELLA RISOLUZIONE - COMPORTAMENTO CONCLUDENTE - SUFFICIENZA - INVIO DA PARTE DEL LAVORATORE DI UN CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE L'IMPOSSIBILITA DI RIPRENDERE IL SERVIZIO A CAUSA DI MALATTIA - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO PER MANCATA RIPRESA DEL SERVIZIO NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'INVITO DEL LAVORATORE - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI ADESIONE ALL'INVITO - ESCLUSIONE DELLA RISOLUZIONE - COMPORTAMENTO CONCLUDENTE - SUFFICIENZA - INVIO DA PARTE DEL LAVORATORE DI UN CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE L'IMPOSSIBILITA DI RIPRENDERE IL SERVIZIO A CAUSA DI MALATTIA - EFFETTI.*
La risoluzione automatica del rapporto di lavoro subordinato, prevista dall'ultima parte dell'art 18, secondo comma della legge 20 maggio 1970 n 300, per il caso in cui il lavoratore, il cui licenziamento sia stato dichiarato illegittimo, non abbia ripreso servizio nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro, si verifica soltanto se il prestatore d'opera non manifesti entro tale termine la sua volonta di adesione allo invito, mentre quando il medesimo abbia manifestato detta volonta, anche con un comportamento concludente, l'addotta temporanea impossibilita di riprendere il lavoro non incide sul succitato termine sospendendolo, bensi unicamente sull'obbligazione del lavoratore subordinato di prestare la sua opera. Pertanto, l'invio, da parte del lavoratore, di un certificato medico attestante la sua impossibilita di riprendere il servizio a causa di malattia, concreta, con la concludente adesione all'invito del datore di lavoro, la stessa situazione in cui il lavoratore subordinato, in costanza di rapporto di lavoro, presenti una documentazione medica per giustificare la propria assenza dal servizio. (V 262/78, mass n 389557).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)