Sez. L, Sentenza n. 262 del 20/01/1978 (Rv. 389557 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO EX ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - COMPIMENTO DI ATTI FORMALI E PRESENTAZIONE PRESSO L'AZIENDA - OBBLIGO DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA - INVITO AL LAVORATORE A RIPRENDERE CONCRETAMENTE SERVIZIO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - MANCATA RIPRESA DEL SERVIZIO DA PARTE DEL LAVORATORE ENTRO TRENTA GIORNI - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO - OMESSA COMUNICAZIONE DEL PREDETTO INVITO AL LAVORATORE - CONSEGUENZE - PERSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ORDINE DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO EX ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - COMPIMENTO DI ATTI FORMALI E PRESENTAZIONE PRESSO L'AZIENDA - OBBLIGO DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA - INVITO AL LAVORATORE A RIPRENDERE CONCRETAMENTE SERVIZIO - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - MANCATA RIPRESA DEL SERVIZIO DA PARTE DEL LAVORATORE ENTRO TRENTA GIORNI - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL RAPPORTO - OMESSA COMUNICAZIONE DEL PREDETTO INVITO AL LAVORATORE - CONSEGUENZE - PERSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO.*
Ordinata dal giudice al datore di lavoro - a norma dell'art 18 comma primo dello statuto dei lavoratori- la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, al medesimo lavoratore - che con l'atto introduttivo del giudizio aveva gia univocamente manifestato la volonta diretta alla reintegrazione - non incombe, ai fini di ottenere dal datore di lavoro l'osservanza della sentenza, il compimento di alcun atto formale, ne egli e tenuto a presentarsi spontaneamente presso l'azienda dove in ipotesi il datore di lavoro potrebbe, nonostante l'ordine (di per se incoercibile) contenuto nella sentenza medesima, di fatto non piu riammetterlo, pur essendo egualmente tenuto a pagare le retribuzioni dovute al lavoratore in virtu del ripristinato originario rapporto di lavoro. Spetta, invece, al medesimo datore di lavoro comunicare al lavoratore l'invito a riprendere concretamente servizio, secondo quanto espressamente previsto dalla disposizione di cui all'ultima parte del comma secondo dello stesso art 18, decorsi trenta giorni dal quale invito, senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, si verifica la risoluzione automatica del rapporto. Ove, invece il datore di lavoro ometta di comunicare il detto invito, il rapporto di lavoro mantiene la sua giuridica esistenza con l'Obbligo per lo stesso datore di lavoro di continuare a corrispondere al dipendente le retribuzioni dovutegli, e cio fino a che non divenga operativa un'ulteriore specifica causa di risoluzione del rapporto.*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)