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Sez. 3, Sentenza n. 9621 del 15/11/1994 (Rv. 488608 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE | Competenza - Questione relativa alla esistenza e validità del contratto agrario - Infondatezza "prima facie" - Competenza della sezione specializzata agraria - Esclusione - Esclusione anche relativamente alla disciplina della legge n. 29 del 1990.
Stato
decisa il 1994-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488608-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE

Il principio che esclude la competenza del giudice specializzato agrario quando, in sede di delibazione della causa, ai fini dell'accertamento della competenza, la questione relativa all'esistenza e validità del contratto agrario risulti "prima facie" infondato in base alle stesse deduzioni delle parti e senza la necessità di ulteriori indagini, opera anche nella disciplina introdotta dall'art. 9 della legge 14 febbraio 1990 n. 29.

Riferimenti normativi: Legge 19/02/1990 num. 29 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)