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Sez. 3, Sentenza n. 8003 del 26/06/1992 (Rv. 477936 - 01)

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza | Questione relativa alla esistenza e validità del contratto agrario - Infondatezza "prima facie" - Nozione - Deduzione della esistenza di un contratto di affitto di fondo rustico inopponibile alla controparte sulla base delle stesse asserzioni del deducente - Inclusione - Competenza delle sezioni specializzate agrarie - Esclusione anche relativamente alla disciplina della legge n. 29 del 1990.
Stato
decisa il 1992-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477936-01

Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza

Il principio che esclude la competenza del giudice specializzato agrario quando, in sede di delibazione della causa, ai fini dell'accertamento della competenza, la questione relativa alla esistenza e validità del contratto agrario risulti "prima facie" infondato in base alle stesse deduzioni delle parti e senza necessità di ulteriori indagini, opera anche nella disciplina introdotta dall'art. 9 legge 14 febbraio 1990 n. 29. A tal fine la eccezione relativa alla competenza delle sezioni specializzate deve ritenersi, "prima facie" infondata allorché si fondi sulla esistenza di un contratto di affitto di fondo rustico che dalle stesse asserzioni del proponente risulti inopponibile alla controparte, in quanto stipulato con un soggetto di cui non è provata e nemmeno dedotta la titolarità o la disponibilità del fondo, atteso che nessuna rilevanza potrebbe avere, in tal caso, l'accertamento della effettiva esistenza di un tale contratto, della sua natura o validità.

Riferimenti normativi: Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)