Sez. 2, Sentenza n. 2952 del 11/03/1993 (Rv. 481359 - 01)
Permuta - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) | Trasferimento di area fabbricabile in cambio di una costruzione da realizzare a cura e con i mezzi del cessionario - Permuta di bene presente con bene futuro - Contratto misto di vendita e appalto - Distinzione - Criteri - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Permuta - In genere (nozione, caratteri, distinzioni)
Il contratto avente ad oggetto il trasferimento di un'area fabbricabile in cambio di una costruzione ancora da realizzare a cura e con i mezzi del cessionario integra la permuta di un bene esistente con un bene futuro allorquando il sinallagma contrattuale consista nel trasferimento dela proprietà attuale in cambio di quella della cosa futura. Ove invece la costruzione del fabbricato sia stata al centro della volontà negoziale e la cessione dell'area abbia costituito soltanto il mezzo per conseguire detto obbiettivo primario, può essere ipotizzata la ricorrenza di un contratto misto avente gli elementi della vendita e dell'appalto. La relativa indagine si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1348, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1552, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)