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Sez. 1, Sentenza n. 11643 del 21/11/1997 (Rv. 510250 - 01)

PERMUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Negozio di alienazione di area edificabile in cambio di appartamento compreso nel fabbricato da realizzare a cura del cessionario - Natura di permuta di bene presente con bene futuro ovvero di contratto misto di vendita ed appalto - Configurabilità alternativa - Legittimità - Criteri distintivi - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
Stato
decisa il 1997-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510250-01

PERMUTA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il contratto avente ad oggetto la cessione di un'area edificabile in cambio di un appartamento sito nel fabbricato che sarà realizzato a cura e con i mezzi del cessionario può integrare tanto gli estremi della permuta tra un bene esistente ed un bene futuro quanto quelli del negozio misto caratterizzato da elementi propri della vendita e dell'appalto, ricorrendo la prima ipotesi qualora il sinallagma contrattuale consista nel trasferimento della proprietà attuale in cambio della cosa futura (l'obbligo di erigere il manufatto collocandosi, conseguentemente, su di un piano accessorio e strumentale), verificandosi la seconda ove, al contrario, la costruzione del fabbricato assuma rilievo centrale all'interno della convenzione negoziale, e la cessione dell'area costituisca soltanto lo strumento prodromico onde conseguire tale, primario obbiettivo. La indagine sul reale contenuto delle volontà espresse nella convenzione negoziale "de qua", risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è riservata al giudice di merito ed è, conseguentemente, incensurabile in Cassazione se sorretta da adeguata motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1552, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)