diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Ud. (dep. 03/06/2020) Rv. 279418 - 10

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE | Gruppi consiliari regionali – Appropriazione delle somme erogate per il funzionamento del fondo istituzionale – Qualificazione giuridica – Peculato – Sussistenza – Possibilità di ricondurre i fatti al reato previsto dall’316-ter cod. pen., come modificato dalla legge n. 3 del 2019 – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279418-10

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE

Integra il reato di peculato e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, aggravato dall'abuso delle qualità del pubblico ufficiale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), legge 9 gennaio 2019, n. 3, la richiesta di rimborso avanzata dal consigliere regionale, relativa a spese sostenute per finalità estranee all'esercizio del mandato, da imputare al fondo pubblico assegnato al proprio gruppo consiliare, poiché in tal caso la disponibilità giuridica del danaro - intesa quale possibilità di disporne con proprio atto - è un antecedente della condotta e la falsa rappresentazione della realtà (attraverso la produzione di giustificativi di spesa volti ad accreditare la legittimità del rimborso) è diretta a mascherare l'interversione del possesso, laddove nel reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. l'impossessamento del bene o del danaro costituisce l'effetto della condotta decettiva, necessariamente susseguente ad essa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 316 ter, Legge 09/01/2019 num. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)