Sez. 5, Sentenza n. 9390 del 20/04/2007 (Rv. 598191 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. | Decreto ingiuntivo esecutivo - Per il pagamento di somme assoggettate ad IVA - Applicazione dell'imposta di registro in misura fissa - Fondamento - Emissione del decreto contro il solo debitore principale o il solo fideiussore o contro entrambi, non soggetti IVA - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A.
In tema di imposta di registro, la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate all'IVA gode, in base al principio dell'alternatività posto dall'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, senza che assuma rilievo la circostanza che l'ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale, il fideiussore o entrambi, non soggetti IVA.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)