Sez. 1, Sentenza n. 3572 del 07/04/1998 (Rv. 514307 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. | Decreto ingiuntivo esecutivo - Emissione per somme dovute ad un istituto di credito per un finanziamento - IVA - AssoggettabilitĂ - Registrazione a tassa fissa - LegittimitĂ - Emissione del decreto contro il solo debitore principale od il solo fideiussore o contro entrambi - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A.
Il decreto ingiuntivo esecutivo, che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli sulla scorta di finanziamento, configura condanna ad un pagamento soggetto all'IVA, ai sensi ed agli effetti dell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 e della nota seconda dell'art. 8 della relativa tariffa, di modo che va registrato a tassa fissa, non con aliquota proporzionale, senza che rilevi l'indirizzarsi dell'ingiunzione contro il solo debitore principale od il solo fideiussore, ovvero contro entrambi.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)