Sez. 3, Sentenza n. 7790 del 15/04/1982 Ud. (dep. 01/09/1982) Rv. 154971 - 01
FINANZE E TRIBUTI - PRESCRIZIONE - REATI FINANZIARI - LEGGI SUI TRIBUTI DIRETTI - ACCERTAMENTO DEFINITIVO DELL'IMPOSTA - PREGIUDIZIALITÀ RISPETTO ALL'INIZIO DELL'AZIONE PENALE - DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE.*
FINANZE E TRIBUTI - PRESCRIZIONE - REATI FINANZIARI - LEGGI SUI TRIBUTI DIRETTI - ACCERTAMENTO DEFINITIVO DELL'IMPOSTA - PREGIUDIZIALITÀ RISPETTO ALL'INIZIO DELL'AZIONE PENALE - DECORRENZA DEL TERMINE PRESCRIZIONALE.*
La disposizione di cui all'art. 21 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 (norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), la quale stabilisce che, per i reati previsti dalle leggi sui Tributi diretti, l'Azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta è divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti la materia, prevede una vera e propria pregiudiziale obbligatoria, sia pure "sui generis", e sposta l'inizio del termine prescrizionale al momento in cui è rimosso l'ostacolo posto all'Esercizio della pretesa punitiva. (Conf mass n 153589 ed ivi citate: giurisprudenza costante).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)