Sez. 3, Sentenza n. 4758 del 26/02/1982 Ud. (dep. 08/05/1982) Rv. 153589 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - PRESCRIZIONE - REATI PREVISTI DALLA LEGGE SUI TRIBUTI DIRETTI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - DALLA DEFINITIVITÀ DELLO ACCERTAMENTO.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - PRESCRIZIONE - REATI PREVISTI DALLA LEGGE SUI TRIBUTI DIRETTI - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - DALLA DEFINITIVITÀ DELLO ACCERTAMENTO.*
L'art. 21 legge 7 gennaio 1924 n. 4, stabilendo che - per i reati previsti dalle leggi sui Tributi diretti - l'Azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta e sovrimposta è divenuto definitivo, sposta l'inizio del decorso del tempo di prescrizione dei reati medesimi al momento in cui può essere esercitata la pretesa punitiva. (Conf. Mass. N. 149186 giurisprudenza costante).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)