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Sez. 1, Sentenza n. 12412 del 25/05/2006 (Rv. 590522 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - SANZIONI AMMINISTRATIVE | Artigiani - Esenzione dall'applicazione della disciplina sul commercio - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590522-01

COMMERCIO - INTERNO - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 114 del 1998, non sono soggetti alla disciplina sul commercio, ed in particolare all'obbligo di dare comunicazione al sindaco per l'inizio di ogni nuova attività commerciale, soltanto gli artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercitino la vendita dei beni di produzione propria nei locali adibiti alla produzione o nei locali ad essi adiacenti.(Nella specie, la S.C. ha confermato l'ordinanza ingiunzione irrogata in quanto l'artigiano esercitava la vendita non solo di prodotti della sua attività artigianale, ma anche di gioielli e di mobili di antiquariato senza alcuna autorizzazione o comunicazione all'autorità preposta al controllo del settore).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)