Sez. 2, Sentenza n. 4152 del 20/01/2015 Cc. (dep. 28/01/2015) Rv. 263192 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Soggetto in custodia cautelare - Sopravvenuta carcerazione in espiazione di pena detentiva per altra causa - Computabilità del successivo periodo di detenzione anche per la durata della custodia cautelare - Esclusione - Sospensione del calcolo della durata della custodia cautelare.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
In tema di sospensione della esecuzione di misure cautelari, il principio per cui uno stesso periodo di detenzione non può essere imputato a più titoli opera nel senso che, ove venga emesso ordine di esecuzione nei confronti di un soggetto in custodia cautelare per altro fatto, il periodo successivo all'inizio della carcerazione non è computabile nella pena detentiva che per quel fatto dovrà essere scontata qualora intervenga condanna definitiva, in quanto ai fini del computo suddetto si dovrà tenere conto soltanto di quella frazione temporale trascorsa in stato di custodia cautelare relativamente alla quale non vi sia stata sovrapposizione con l'espiazione della pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 298, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)