Sez. 2, Sentenza n. 2704 del 11/05/1973 Ud. (dep. 02/04/1974) Rv. 126643 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - EQUIVALENZA DEL PREZZO PAGATO AL VALORE DELLE COSE - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - EQUIVALENZA DEL PREZZO PAGATO AL VALORE DELLE COSE - IRRILEVANZA.*
In tema di truffa cosiddetta contrattuale (cioe commessa mediante o in occasione dell'apparente conclusione di un contratto sinallagmatico) la sussistenza del danno patrimoniale non e limitata all'ipotesi di palese squilibrio fra i valori delle controprestazioni ma si estende a quella dell'equivalenza fra il valore della cosa ricevuta e il prezzo pagato a seguito della conclusione del negozio per effetto dell'errore indotto mediante artifizi o raggiri; in tal caso, il danno derivante dallo scambio di un bene con un altro e rappresentato dal pregiudizio di ordine economico, per il soggetto passivo, rappresentato dall'acquisto di cose non indispensabili, anteponendo, nella gerarchia dei valori e nella priorita delle esigenze cui destinare il danaro disponibile, l'acquisto di cose prive di concreta utilita nei confronti di piu urgenti necessita da soddisfare.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)