Sez. 2, Sentenza n. 6557 del 13/12/1982 Ud. (dep. 14/07/1983) Rv. 159923 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - INGIUSTO PROFITTO E DANNO - INDIVIDUAZIONE - DISPARITÀ FRA LE CONTROPRESTAZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - INGIUSTO PROFITTO E DANNO - INDIVIDUAZIONE - DISPARITÀ FRA LE CONTROPRESTAZIONI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nella truffa contrattuale gli elementi dell'ingiusto profitto e del danno altrui vanno individuati, indipendentemente da uno squilibrio tra i valori delle controprestazioni, nel vantaggio e nel pregiudizio rispettivamente derivanti alle parti dalla stipula del contratto, che, senza gli artifici e i raggiri, non sarebbe stato concluso dalla parte offesa. (Conf mass n 112953; (Conf mass n 126643; (Conf mass n 126797; (Conf mass n 137971; (Conf mass n 156893, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)