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Sez. 3, Sentenza n. 7391 del 07/06/1983 Ud. (dep. 07/09/1983) Rv. 160177 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO PER PIÙ DI DUE VOLTE CONSECUTIVE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160177-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE DEL BENEFICIO PER PIÙ DI DUE VOLTE CONSECUTIVE - ESCLUSIONE.*

La innovazione apportata agli artt. 163 e 164 cod. pen. dal d.l. 11 aprile 1974 n. 99 convertito con modificazioni in legge 7 giugno 1974 n. 220 ("provvedimenti sulla giustizia penale") non consente di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena più di due volte consecutive, indipendentemente dalla circostanza che le precedenti condanne siano per delitto o per contravvenzione ed anche se la somma delle pene resti inferiore ai limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.. (V mass n 900024; (Conf mass n 155835; (Conf mass n 157202; (Conf mass n 157343; (Conf mass n 158052).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 CORTE COST., Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)