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Sez. 3, Sentenza n. 28824 del 15/05/2026 Ud. (dep. 29/07/2026) Rv. 290516-01

SICUREZZA PUBBLICA - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI | Misure volte a prevenire disordini nelle città e ad assicurare il mantenimento del decoro urbano - Divieto di accesso a determinate aree ex art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, convertito dalla legge n. 48 del 2017 - Violazione - Accertamento da parte del giudice penale della legittimità del provvedimento questorile - Necessità - Condizioni - Pericolo per sicurezza pubblica - Nozione.
Stato
decisa il 2026-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290516-01

SICUREZZA PUBBLICA - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

In tema di misure volte a prevenire disordini urbani e ad assicurare il mantenimento del decoro cittadino, il giudice penale, chiamato a decidere sulla trasgressione del divieto di accesso a determinate aree previsto dall'art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è tenuto a verificare la legittimità del provvedimento questorile che lo ha imposto, fornendo adeguata motivazione in ordine ad entrambi i suoi presupposti, costituiti dalla reiterazione di condotte trasgressive e dalla sussistenza del pericolo per la sicurezza pubblica, quest'ultimo da accertarsi, anche alla luce di quanto affermato da Corte cost. n. 47 del 2024, sulla base di elementi indicativi della concreta possibilità di commissione di reati potenzialmente lesivi della garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose, desunta dalle condotte dell'agente valutate dal Questore.

Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 16, Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legge 20/02/2017 num. 14 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 20/02/2017 num. 14 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 18/04/2017 num. 48 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)