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Sez. 1, Sentenza n. 23723 del 20/06/2025 Cc. (dep. 25/06/2025) Rv. 288283-01

SICUREZZA PUBBLICA - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI | Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Ordinanza di convalida - Presupposti da valutare - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288283-01

SICUREZZA PUBBLICA - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

In tema di disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento (cd. DASPO urbano), la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione a un ufficio o comando di polizia, presuppone la valutazione di tutti i presupposti di legittimità della misura, che sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate, e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48; d) la congruità della durata della misura. (Fattispecie relativa al diniego della convalida del provvedimento questorile nella sola parte in cui, unitamente al divieto di frequentare dalle ore 18 alle ore 6 di ogni giorno i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, imponeva l'obbligo di comparire settimanalmente presso un ufficio di polizia giudiziaria, obbligo ritenuto dal giudice per le indagini preliminari sproporzionato e non giustificato dalle condotte evocative di pericolosità sociale rimproverate al soggetto).

Decreto Legge 20/02/2017 num. 14 art. 13 bis, Legge 18/04/2017 num. 48 art. 1, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)