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Sez. 2, Sentenza n. 2548 del 02/08/1971 (Rv. 353610 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - METODO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL MANCATO GUADAGNO - METODO DELLA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - REALE ENTITA DEL PREGIUDIZIO SOFFERTO - RISARCIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353610-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - METODO DELLA CAPITALIZZAZIONE DEL MANCATO GUADAGNO - METODO DELLA LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - REALE ENTITA DEL PREGIUDIZIO SOFFERTO - RISARCIBILITA.*

Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito - in tema di liquidazione del danno alla persona fisica per invalidita temporaneo o permanente - scegliere il metodo della capitalizzazione del mancato guadagno ovvero quello della liquidazione equitativà e ritenere piu idoneo questo ultimo, qualora il danno sia certo ma non probabile nel suo preciso ammontare (perche manchi un guadagno, o si proietti nel futuro). Nell'uno e nell'altro caso il giudice deve vagliare ogni elemento idoneo a rendere la liquidazione corrispondente, per quanto possibile, alla reale entita del pregiudizio economico sofferto dal danneggiato e dare chiara motivazione degli elementi sui quali fonda la Determinazione del danno. (Conf 108'69).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)