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Sez. 3, Sentenza n. 2993 del 13/11/1973 (Rv. 366673 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELLA CAPITALIZZAZIONE O DELLA VALUTAZIONE EQUITATIVA - SCELTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1973-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366673-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELLA CAPITALIZZAZIONE O DELLA VALUTAZIONE EQUITATIVA - SCELTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, in tema di Determinazione del danno alla persona fisica per inabilita temporanea o permanente, scegliere il metodo della capitalizzazione del mancato guadagno ovvero quello della valutazione equitativa, che in concreto puo rivelarsi piu idoneo e piu rispondente allo scopo di eliminare il reale pregiudizio economico sofferto dal danneggiato. (Conf 2548/71, mass n 353610).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)