Sez. 3, Sentenza n. 2993 del 13/11/1973 (Rv. 366673 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELLA CAPITALIZZAZIONE O DELLA VALUTAZIONE EQUITATIVA - SCELTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERIO DELLA CAPITALIZZAZIONE O DELLA VALUTAZIONE EQUITATIVA - SCELTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, in tema di Determinazione del danno alla persona fisica per inabilita temporanea o permanente, scegliere il metodo della capitalizzazione del mancato guadagno ovvero quello della valutazione equitativa, che in concreto puo rivelarsi piu idoneo e piu rispondente allo scopo di eliminare il reale pregiudizio economico sofferto dal danneggiato. (Conf 2548/71, mass n 353610).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)