Sez. L, Sentenza n. 7053 del 28/11/1986 (Rv. 449125 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - COLLEGIO DIVERSO DA QUELLO DELLE UDIENZE PRECEDENTI - VALIDITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA D'APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - COLLEGIO DIVERSO DA QUELLO DELLE UDIENZE PRECEDENTI - VALIDITÀ.*
Nelle controversie soggette al rito del lavoro il principio dell'immutabilità del collegio giudicante (art. 276 cod. proc. civ.) non può essere esteso anche alla fase istruttoria in Mancanza di un'espressa previsione normativa in tal senso; pertanto il principio suddetto non è violato - e la sentenza quindi è immune da vizi - allorché la causa sia decisa, in Sede di appello, dallo stesso collegio innanzi al quale si sia svolta la discussione orale, anche se esso non sia identico a quello di precedenti udienze pur se quest'ultimo abbia adottato provvedimenti istruttori di ammissione di mezzi probatori. (V 991/85, mass n 439141).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)