Sez. L, Sentenza n. 4288 del 21/07/1984 (Rv. 436214 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - INIZIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - INIZIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel vigente ordinamento, caratterizzato da pluralità di Sindacati con libertà dei lavoratori di iscrizione o meno, non può ritenersi necessaria, ai fini della qualificazione in termini di sciopero dell'astensione dal lavoro da costoro attuata, l'approvazione e tanto meno la iniziativa di dette associazioni, in quanto, nel difetto di una normativa in tal senso limitativa, il diritto di sciopero compete ai lavoratori uti singuli, salva la necessità del suo Esercizio con modalità di partecipazione plurima, in rapporto alle finalità rivendicative di ordine economico-giuridico, o, più estesamente, sociale che lo contraddistinguono. Pertanto l'iniziativa preventiva o l'approvazione contestuale dei Sindacati possono assumere rilievo esclusivamente al limitato effetto della agevolazione della prova della Rilevanza collettiva della menzionata misura di autotutela e quindi senza alcuna efficacia in tal senso costitutiva. (V 945/83, mass n 425715; (V 568/81, mass n 411050).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)