Sez. L, Sentenza n. 568 del 24/01/1981 (Rv. 411050 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI.*
Il diritto di sciopero, quale che sia la sua Forma di Esercizio e la entita del danno arrecato, attese la genericita della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art 40 cost) e la Mancanza di una legge attuativa di esso, ha solamente i limiti che si rinvengono in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritetico, quali il diritto alla vita e alla incolumita personale nonche la liberta dell'iniziativa economica, cioe dell'attivita imprenditoriale, che con la produttivita delle aziende e concreto strumento di realizzazione del diritto costituzionale del lavoro per tutti i cittadini. Pertanto, l'Esercizio del detto diritto deve ritenersi illecito se, ove non sia effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appaia idoneo a pregiudicare irreparabilmente, in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare, non la produzione ma la produttivita dell'azienda, cioe la possibilita per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilita degli impianti con pericolo per la impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli occupazionali. Al riguardo, l'accertamento va condotto caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete possibilita di Esercizio del diritto di sciopero ed ai parimenti concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti il diritto alla vita, alla incolumita delle persone e all'integrita degli impianti. (Conf 711/80, mass n 404147).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 40, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)