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Sez. L, Sentenza n. 9894 del 06/10/1993 (Rv. 483880 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare - Valutazione - Ritardo per omissione da parte dei diritti superiori di tempestivo rapporto ai titolari del potere disciplinare - Giustificabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483880-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari

Ai fini della valutazione dell'immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, il ritardo nella contestazione dell'addebito non può essere giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all'infrazione posta in essere dal dipendente.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)