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Sez. L, Sentenza n. 15467 del 10/08/2004 (Rv. 575340 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare - Valutazione - Ritardo per omissione da parte dei diretti superiori di tempestivo rapporto ai titolari del potere disciplinare - Giustificabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a un dipendente postale.
Stato
decisa il 2004-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575340-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Ai fini della valutazione dell'immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare, il ritardo nella contestazione dell'addebito non può essere giustificato dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore abbiano omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare in ordine all'infrazione posta in essere dal dipendente.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente postale per tardività della contestazione, avvenuta a distanza di dieci mesi dal fatto contestato, non risultando la prova rigorosa della sussistenza di specifiche ragioni organizzative impeditive di una più celere definizione della procedura disciplinare, in mancanza delle quali il ritardo, pur con riguardo ad una organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, doveva essere ascritto alla cattiva organizzazione del datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)