Sez. 5, Sentenza n. 1740 del 19/06/1995 Cc. (dep. 12/07/1995) Rv. 202247 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio immediato - In genere | Instaurazione a seguito della richiesta dell'imputato o del pubblico ministero - Distinzione - Prima ipotesi: assenza di condizioni - Limite: processi riuniti - Obbligo di separazione - Insussistenza - Esclusione del giudizio immediato - Necessità - Ragione: potere di valutazione ex art. 18 cod. proc. pen..
Procedimenti speciali - Giudizio immediato - In genere
Il giudizio immediato su richiesta dell'imputato, che rinuncia alla udienza preliminare si differenzia da quello richiesto dal pubblico ministero poiché, diversamente da questo, non esige particolari condizioni, ma si basa unicamente sulla richiesta stessa, cui di regola segue, ex art. 419, sesto comma cod. proc. pen., il decreto che dispone il giudizio immediato. Peraltro, se il giudizio immediato è richiesto con riferimento ad un processo riunito ad altri, il giudice non è obbligato a disporre la separazione. Egli conserva, infatti, il potere di valutazione conferitogli dall'art. 18 cod. proc. pen. e se ritiene che, per l'accertamento dei fatti, sia assolutamente necessario mantenere la riunione dei processi, deve escludere il giudizio immediato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 419 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 453 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 458 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)