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Sez. 5, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998 Ud. (dep. 31/01/1998) Rv. 210029 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Riunione e separazione dei procedimenti - Potere del pubblico ministero di procedere separatamente o cumulativamente per reati o accusati concorrenti - Sussistenza - Potere del g.i.p. richiesto del giudizio immediato in un procedimento separato di escludere, per l'assenza dell'evidenza della prova, il presupposto di ammissibilità del rito - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210029-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

In tema di riunione e separazione dei procedimenti, la sola norma che disciplina la scelta tra unità e pluralità dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari è l'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., il quale stabilisce che, se gli atti delle indagini preliminari riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'art. 416, secondo comma, cod. proc. pen., inserendovi gli atti che si riferiscono alle persone o alle imputazioni per cui esercita l'azione penale. Ciò significa che è riconosciuto al pubblico ministero il potere di agire separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, essendo solo l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro il punto di riferimento elementare, ma non vincolante, delle indagini preliminari, con l'unico limite derivante dalla previsione dell'art. 17 cod. proc. pen., nel senso che il pubblico ministero può esercitare contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, così determinando l'instaurarsi di un unico processo, solamente quando ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che al giudice delle indagini preliminari è tuttavia consentito dichiarare inammissibile il giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero, escludendo il presupposto dell'evidenza della prova, quando l'ammissione del rito comporterebbe l'instaurazione di un processo separato in una situazione in cui egli ritenga, invece, che la riunione sia assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 453 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 454, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 454, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 130, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)