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Sez. L, Sentenza n. 1903 del 26/03/1982 (Rv. 419741 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SALARIATI DELLO STATO - SALARIATI TITOLARI DI POSIZIONE ASSICURATIVA INPS ASSUNTI NEI RUOLI DELLO STATO - SUBINGRESSO DELLO STATO NEI LORO DIRITTI ALLA PENSIONE O QUOTA DI PENSIONE CORRISPOSTA DALL'INPS - REQUISITI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419741-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SALARIATI DELLO STATO - SALARIATI TITOLARI DI POSIZIONE ASSICURATIVA INPS ASSUNTI NEI RUOLI DELLO STATO - SUBINGRESSO DELLO STATO NEI LORO DIRITTI ALLA PENSIONE O QUOTA DI PENSIONE CORRISPOSTA DALL'INPS - REQUISITI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*

Con riguardo ai salariati titolari di posizione assicurativa i.N.P.S. assunti nei ruoli dello stato prima dell'1 luglio 1956 ed a quelli assunti in ruoli successivamente (sempreché questi ultimi siano stati iscritti, prima dell'assunzione in ruolo, all'Assicurazione i.V.S.), affinché lo stato possa subentrare nei loro diritti alla pensione o quota di pensione corrisposta dall'i.N.P.S., come sancito prima dall'art. 10 del d.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20 e poi dall'art. 129 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, deve ricorrere il duplice requisito che si tratti di salariati statali di ruolo e che lo stato abbia assunto a suo totale carico la contribuzione previdenziale relativa. Ne consegue che, in Mancanza di tale duplice requisito, detti salariati hanno diritto alla pensione di vecchiaia i.N.P.S. nella misura del trattamento minimo legale, ove consentita dallo ammontare dei contributi previdenziali in loro favore accreditati per il servizio prestato non come operai statali di ruolo, la quale è cumulabile con la retribuzione, per il periodo anteriore al loro collocamento a riposo quali dipendenti statali, e, per il periodo successivo a tale data, con il trattamento pensionistico statale. (V 34/81, Corte cost; (V 263/76, Corte cost; (V 30/76, Corte cost; (V 230/74, Corte cost; (V 117/74, Corte cost).*

Riferimenti normativi: DPR 11/01/1956 num. 20 art. 10 CORTE COST., Legge 13/08/1957 num. 762, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 23 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 129, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 bis CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)